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[1]Le questioni di cui al precedente art. 54, anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via di urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione risiede il consiglio di leva, in contraddittorio del presidente del consiglio stesso.
[2]La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il ricorso per cassazione.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
