Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino alla emanazione della sentenza.

[2]Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art54 · fonte del testo

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