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Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
