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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni municipali o comunali hanno ulteriormente inserita e cancella i nomi di coloro la cui inscrizione riconosca irregolare.
[2]Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative vigenti, nel Regno d'Italia e d'Albania e del precedente articolo 5.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
