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[1]Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti con le limitazioni che verranno stabilite dal Ministero della guerra, mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o al consiglio di leva, ed inoltre una indennita' di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

[2]Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennita' di viaggio e soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art45 · fonte del testo

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