Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.
[2]Ovo non esistano mezzi di locomozione a tariffa militare, viene corrisposta agli inscritti una indennita' nella misura e con le norme determinate dalle disposizioni di cui al successivo art. 188.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
