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[1]Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformita' insanabili di cui all'articolo 64 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 50. Per i residenti all'estero valgono le disposizioni che specialmente li riguardano, mentre per i residenti in Italia si applica il successivo art. 61. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 166.
[2]Gli inscritti devono essere accompagnati dai capi anziani dei quartieri o dei villaggi i quali sono responsabili dell'identificazione degli inscritti, ove essi siano privi di documenti di riconoscimento.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
