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I presidenti dei consigli di leva provvedono perche' i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare d'intesa col comando del competente distretto militare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno riunirsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
