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Dal momento della trasmissione della lista di leva al comando del distretto militare sino a quella della verificazione di cui all'art. 46, il capo dell'amministrazione municipale o comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente o vengano scoperti o denunciati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
