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[1]Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 33.
[2]Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione municipale o comunale.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
