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[1]Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva e' ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro novanta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse.

[2]Il Ministro potra' annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere della, commissione di cui all'art. 37 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito italiano.

[3]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

[4]Le indennita', spettanti al consigliere di Stato ed al Magistrato, membri della commissione consultiva predetta, previste dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito italiano, rimangono inalterate.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art28 · fonte del testo

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