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[1]Le commissioni mobili sono composte:
- a)di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito italiano appartenente al distretto designato dal comandante di esso, presidente;
- b)di un ufficiale albanese del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, coadiutore: membro; Esso deve essere inferiore di grado al presidente oppure di pari grado ma di minore anzianita';
- c)di un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilita' di un medico civile, membro;
- d)di un sottufficiale albanese del Regio esercito, segretario senza voto. La presidenza, nei casi di assenza o impedimento dell'ufficiale del distretto, e' tenuta dall'ufficiale coadiutore.
[2]Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali.
[3]Vi interviene inoltre, senza, diritto a voto, per ogni municipio o Comune, rispettivamente il capo municipio (Kryetari i Bashkis) o il capo comune (Kryetari i Kommunes) od un suo delegato, assistito dal segretario del municipio o comune, nell'interesse dei suoi amministrati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
