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[1]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
[2]L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
[3]In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, a meno che la decisione rifletta l'idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto del medico.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
