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[1]I consigli di leva hanno sede nelle citta' capoluogo di provincia.
[2]Essi sono composti:
- a)di un ufficiale superiore del Regio esercito italiano, appartenente al distretto militare designato dal comandante di esso con funzioni di presidente;
- b)di un ufficiale albanese del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, coadiutore, membro. Esso deve essere inferiore di grado al presidente oppure di pari grado ma di minore anzianita';
- c)di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilita', di un medico civile, membro;
- d)di un sottufficiale albanese del Regio esercito, segretario senza voto. La presidenza, nei casi, di assenza o di impedimento dell'ufficiale del distretto, e' tenuta dall'ufficiale coadiutore.
[3]Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali.
[4]Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni municipio il capo municipio (Kryetari i Bashkis) od un suo delegato, assistito da un segretario del municipio nell'interesse dei suoi amministrati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
