Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art. 18 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia, per mezzo della commissione mobile di leva.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
