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[1]Per l'esecuzione della presente legge saranno applicati, per quanto possibile, il regolamento sul reclutamento e le norme in vigore per l'esercito italiano, integrate da particolari disposizioni che saranno emanate dal Ministero della guerra d'intesa con quello delle finanze.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1942-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art188 · fonte del testo

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