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Tutte le indennita', le competenze ed i premi di cui alla presente legge, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12%, analogamente a quanto e' stabilito per il Regno d'Italia dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1931 n. 561.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
