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[1]Fino a quando non venga emanato il decreto di cui all'articolo precedente, le funzioni della leva continuano ad essere affidate agli organi previsti dall'abrogata legge di reclutamento albanese (uffici di reclutamento e commissioni di controllo) anziche' a quelli previsti dal Capo I della presente legge.
[2]Gli uffici reclutamento che non siano stati incorporati nei distretti militari passano alle loro dirette dipendenze.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
