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[1]La cognizione delle contravvenzioni previste dal precedente articolo 178 appartiene ai Tribunali militari.
[2]Nei procedimenti per detta contravvenzione puo', senza procedersi al dibattimento, pronunziarsi condanna, con decreto, secondo le norme stabilite dall'articolo 382 del codice penale militare.
[3]Il contravventore e' ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre alla spesa del procedimento.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
