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[1]In caso di insolvibilita' del condannato, la pena della ammenda di cui al precedente articolo, si converte nella reclusione militare col ragguaglio di un giorno per franchi albanesi otto (lire italiane cinquanta).

[2]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla reclusione militare sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.

[3]Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di reclusione militare.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art179 · fonte del testo

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