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Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 154 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si presentino nel giorno fissato, vanno soggetti a punizioni disciplinari se si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sono puniti dai tribunali militari, ai sensi del codice penale militare, se non si presentino dentro tale termine.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
