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[1]L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, e' punito secondo la legge albanese ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato.
[2]Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, e' punito secondo la legge albanese ancorche' non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, e' giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
