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Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni ad eventuali congedi anticipati, riforma, dichiarazioni di idoneita' limitata od esclusione dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel capo IX o abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni con le pene previste dal codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dallo stesso codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
