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[1]Chiunque abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.

[2]Chiunque abbia cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.

[3]La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto.

[4]Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si puo' estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a franchi albanesi 320 (lire italiane 2000).

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art170 · fonte del testo

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