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[1]Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, possono ottenere di esservi ammessi purche' non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione medesima.
[2]I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta ammissione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciato a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.
[3]I renitenti, sia assolti che condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purche' cio' avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
