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[1]I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere, se idonei al servizio militare, arruolati.
[2]E' in facolta' del consiglio e della commissione di annullare - nei casi e nei limiti previsti dal regolamento - la dichiarazione di renitenza.
[3]Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento e' denunciato dal capo dell'ufficio leva e reclutamento del distretto all'autorita' giudiziaria la quale procede in conformita' dei seguenti articoli 168 e 170.
[4]In tal caso il renitente, se sia arruolato e appartenga a classe o contingente gia' chiamato alle armi, deve essere subito incorporato, a meno che abbia titolo a dispense od esenzione dalla prestazione del servizio.
[5]I procedimenti per i reati di renitenza alla leva devono essere portati a giudizio con precedenza sugli altri.
[6]I consigli di leva provvedono perche' siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione. Per i renitenti residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 60.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
