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[1]Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, e' ritenuto colpevole di essersi sottratto alla leva.
[2]Egli, se arruolato, non puo' essere ammesso all'eventuale congedo anticipato ma deve compiere la ordinaria ferma di leva.
[3]Peraltro egli puo' essere ammesso all'eventuale congedo anticipato per titoli sorti dopo il suo arruolamento, purche' cio' avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
