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[1]Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.
[2]In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, la Commissione mobile e il distretto militare.
[3]All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.
[4]Il servizio militare della leva per i cittadini albanesi residenti nei possedimenti e nelle colonie italiane e' regolato dalle stesse disposizioni che si applicano per i cittadini italiani, ivi residenti.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
