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[1]Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

[2]In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, la Commissione mobile e il distretto militare.

[3]All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.

[4]Il servizio militare della leva per i cittadini albanesi residenti nei possedimenti e nelle colonie italiane e' regolato dalle stesse disposizioni che si applicano per i cittadini italiani, ivi residenti.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art16 · fonte del testo

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