Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'Amministrazione del municipio o comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel municipio o comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.

[2]Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art159 · fonte del testo

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