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[1]I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'Amministrazione del municipio o comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel municipio o comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.
[2]Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
