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I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato che, prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza - ramo terra - in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
