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[1]I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono inscritti.
[2]La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'Amministrazione municipale o comunale non piu' tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
