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[1]Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.
[2]Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la camera di punizione, puo' essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.
[3]I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato a sensi dell'articolo 91, altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della presentazione.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
