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[1]Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
[2]Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per eta', o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
