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Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti puo' essere consentita, la riassunzione servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa di tutte le armi, corpi o servizi in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
