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Possono altresi' essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali a senso del precedente art. 126 e' consentito il riassoldomento, purche' si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
