Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I militari graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, o istituti militari di correzione e di rieducazione, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti o maniscalchi, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purche' non abbiano oltrepassato il 35° anno di eta' ed assumano una nuova ferma di tre anni.
[2]I suddetti militari possono, dopo un anno dalla riammissione, purche' riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri Reali nel decreto Luogotenenziale del 6 aprile 1919, n. 495, e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
