Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualita', di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.
[2]Essi conservano il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme con premio gia' compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerenti alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia', compiuti di quella rafferma.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
