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[1]I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualita', di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

[2]Essi conservano il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme con premio gia' compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennita' inerenti alla rafferma stessa, quanti sono i mesi gia', compiuti di quella rafferma.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art142 · fonte del testo

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