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[1]Il Ministro per la guerra puo', per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma.
[2]Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
