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[1]L'espiazione di pene che non comportino perdita dei benefici di rafferma e senso degli articoli 137 e 138 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.
[2]Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finche' non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennita' inerenti alle rafferme gia' compiute.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
