Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:
- a)coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita, dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;
- b)coloro che tengano cattiva condotta;
- p)coloro che commettano grave mancanza.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
