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[1]Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennita' inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennita' cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.
[2]La stessa quota di indennita' spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.
[3]Allo specializzato raffermato che, per sopraggiunta inabilita' fisica cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.
[4]In caso di morte tale aliquota viene corrisposta agli eredi.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
