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[1]Al militare raffermato con premio, che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio, spetta l'indennita' fissa di franchi albanesi 160 (lire italiane 1000).

[2]Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennita' fissa di franchi albanesi 320 (lire italiane 2000).

[3]Le indennita' suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

[4]Sulle medesime indennita' possono essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art134 · fonte del testo

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