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[1]I volontari specializzati di cui all'art. 121 possano essere ammessi a contrarre rafferme annuali.
[2]Con la prima rafferma l'indennita' giornaliera di specializzazione viene portata a franchi albanesi 0,48 (lire italiane tre); con la seconda a franchi albanesi 0,64 (lire italiane quattro); con la terza e successiva a franchi albanesi 0,80 (lire italiane cinque).
[3]Al termine di ogni rafferma annuale lo specializzato riceve un premio di franchi albanesi 160 (lire italiane mille).
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
