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[1]E' libero l'espatrio dei militari, che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla.
[2]Nei casi di cui al presente articolo l'autorita' che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalita' e il luogo ove e' diretto.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
