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Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:
- 1)i caporali o caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;
- 2)i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire eventualmente la promozione a sergente in rapporto alle vacanze nell'organico dei sottufficiali.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
