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[1]I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 129 e 132 possono essere ammessi a contrarre rafferme al compimento della ferma di leva o volontaria oppure essere riammessi in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 142.
[2]Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
