Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-24;1846~art125 · fonte del testo

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