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[1]Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolo' volontario, egli puo' esser prosciolto dal servizio per determinazione del Ministero della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.
[2]Qualora il cambiamento della situazione di famiglia sia stato determinato da avvenimenti sopraggiunti dopo il concorso alla leva del giovane che si arruolo' volontario, la ferma speciale da lui contratta puo', per determinazione del Ministero della guerra, essergli commutata nella ferma di leva, con ammissione all'eventuale congedo anticipato cui possa aver titolo.
[3]Con le stesse modalita' il proscioglimento dal servizio o la commutazione della ferma possono pure essere concessi all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.
[4]Tali provvedimenti possono poi essere applicati di autorita', dal Ministero della guerra nei casi di gravi mancanze disciplinari o di cattiva condotta abituale.
[5]Tali provvedimenti sono definitivi.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
