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[1]I cittadini albanesi possono concorrere ad arruolamenti volontari per specializzati, con ferma di anni due, che vengono indetti dal Ministero della guerra.
[2]Gli ammessi a tali arruolamenti dopo aver frequentato con successo appositi corsi vengono nominati «specializzati» ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennita' giornaliera di franchi albanesi 0,32 (lire italiane due).
[3]L'indennita' predetta non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.
[4]Al termine della ferma biennale sara' corrisposto agli specializzati un premio di franchi albanesi 160 (lire italiane mille). In caso di proscioglimento o commutazione di ferma disposti, dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.
[5]In caso di morte del militare tali quote vengono corrisposte agli eredi.
[6]Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
