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[1]In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 17° anno di eta' e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.
[2]Possono anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.
Testo in vigore dal 20 marzo 1943 al 16 dicembre 2009
